Incentivi in edilizia per le ristrutturazioni antisismiche

//Incentivi in edilizia per le ristrutturazioni antisismiche

Incentivi in edilizia per le ristrutturazioni antisismiche

Dal 1 gennaio 2017 sono stati confermati gli incentivi statali per ristrutturare la propria abitazione in modo antisismico con qualche buona notizia per chi si appresta a fare una ristrutturazione finalizzata a rendere più sicura la propria abitazione.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è stata introdotta una detrazione di imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), per un importo complessivo pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

 

La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore. La detrazione fiscale aumenta poi all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Se gli interventi concernenti, l’adozione di misure antisismiche sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85% in base all’entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Chi può usufruire di questa agevolazione?

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Le informazioni riportate in questo articolo sono reperite dal sito dell’Agenzia delle Entrate che vi suggeriamo di consultare per maggiori approfondimenti.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/DetrRistrEdil36/SchInfoDetrRistrEdil36/Interventi+antisismici+DetrRistrEdil36/

Per maggiori informazioni e avere un preventivo per i servizi di verifica e adeguamento sismico del vostro fabbricato potete contattarci a info@valeo-srl.com

La nostra società attraverso professionisti partners offre la propria consulenza anche sulle modalità di accesso all’agevolazione e alla rendicontazione delle spese sostenute.

 

 

By | 2018-02-26T17:48:49+00:00 1 Febbraio, 2017|Accesso libero|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment